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Legge 20 luglio 2004, n. 189 · Legge 20 luglio 2004, n. 189 — Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Legge 20 luglio 2004, n. 189 Art. 7Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi dell' articolo 91 del codice di procedura penale , le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell' art. 91 del codice di procedura penale : «Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato». - Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.