Legge 22 luglio 2004, n. 194 Art. 2
1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.
1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.