Legge 27 luglio 2004, n. 212 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.