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Legge 28 luglio 2004, n. 193 · Legge 28 luglio 2004, n. 193 — Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

Legge 28 luglio 2004, n. 193 Art. 2Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73 , sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all' art. 2: - La legge 21 marzo 2001, n. 73 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia». Si riporta il testo dell'art. 1: «Art. 1. - Le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003».