Legge 24 dicembre 2004, n. 313 · Legge 24 dicembre 2004, n. 313 — Disciplina dell'apicoltura
Legge 24 dicembre 2004, n. 313 Art. 4Disciplina dell'uso dei fitofarmaci
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura ((o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero)) , stabilendo le relative sanzioni.