Legge 27 dicembre 2004, n. 306 Art. 9
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.