Legge 22 aprile 2005, n. 69 Art. 39Norme applicabili
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 , e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Nota all' art. 39: - La legge 7 ottobre 1969, n. 742 , reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281.