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Legge 29 ottobre 2005, n. 229 · Legge 29 ottobre 2005, n. 229 — Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

Legge 29 ottobre 2005, n. 229 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Note all' art. 3 Comma 1 La legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».