Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Art. 13Pubblicita' del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
Capo III ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non puo' essere fatto rinvio agli usi.».
Verweist auf
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Art. 116
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Art. 122