Legge 6 febbraio 2007, n. 13 Art. 18Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita
Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose".
2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , e' sostituito dal seguente: "3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".
Note all'art. 18: - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, e dell'allegato VII, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2001, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Requisiti essenziali). - 1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti: a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 , modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 , ma senza applicazione di limiti di tensione; b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 . 2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose. 3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da: a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato; b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili. 4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.». ----> Vedere Allegato a pag. 35 del S.O. <---- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. 2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando cio' non sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio. 3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto. 4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile. 5. L'identificazione di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali «CE».».