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Legge 6 febbraio 2007, n. 13 · Legge 6 febbraio 2007, n. 13 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006

Legge 6 febbraio 2007, n. 13 Art. 23Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 , e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".

Nota all' art. 23: - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O., reca: «Attuazione, della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.».