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Legge 24 luglio 2007, n. 119 · Legge 24 luglio 2007, n. 119 — Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano

Legge 24 luglio 2007, n. 119 Art. 2Contributo ordinario al Club alpino italiano

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all' articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , come elevato, da ultimo, dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 , e' ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, a 60.000 euro per l'anno 2008 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 («Riordinamento del Club alpino italiano») e' il seguente: «Art. 5. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.».