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Legge 30 luglio 2007, n. 111 · Legge 30 luglio 2007, n. 111 — Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Legge 30 luglio 2007, n. 111 Art. 7Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;

b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.