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Legge 27 dicembre 2007, n. 246 · Legge 27 dicembre 2007, n. 246 — Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Legge 27 dicembre 2007, n. 246 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.