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Legge 8 giugno 2009, n. 67 · Legge 8 giugno 2009, n. 67 — Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (09G0084)

Legge 8 giugno 2009, n. 67 Art. 2Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 14, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 516 , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. 3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».