Legge 7 luglio 2009, n. 88 Art. 13Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE' PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 13: - Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.