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Legge 3 agosto 2009, n. 111 · Legge 3 agosto 2009, n. 111 — Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». (09G0120)

Legge 3 agosto 2009, n. 111 Art. 2Composizione della giuria

In KraftAmtlicher Text

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

a) un rappresentante della famiglia Rotondi;

b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;

c) un rappresentante del comune di Carpegna;

d) un rappresentante del comune di Urbino;

e) un rappresentante della comunita' montana del Montefeltro;

f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

g) un rappresentante della regione Marche;

h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

i) i competenti soprintendenti delle citta' di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;

l) il rettore dell'Universita' degli studi di Urbino;

m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;

n) due personalita' individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.

3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilita' dei familiari, il presidente e' eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte e' conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento e' sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.