Legge 3 giugno 2010, n. 79 Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.