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Legge 29 luglio 2010, n. 120 · Legge 29 luglio 2010, n. 120 — Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Art. 29Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma i dell' articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

2. Le disposizioni dell' articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'articolo 29 Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.