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Legge 29 luglio 2010, n. 120 · Legge 29 luglio 2010, n. 120 — Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Art. 32Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti».

Note all'art. 32. -Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , come modificato dalla presente legge: 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti.