Legge 29 luglio 2010, n. 120 Art. 7Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi
CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
1. All' articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito;».
Note all'articolo 7 - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge: 41. Segnali luminosi. 1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di indicazione; b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito; c) lanterne semaforiche veicolari normali; d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; f) lanterne semaforiche pedonali; g) lanterne semaforiche per velocipedi; h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; l) lanterne semaforiche speciali; m) segnali luminosi particolari.