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Legge 29 luglio 2010, n. 120 · Legge 29 luglio 2010, n. 120 — Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Art. 9Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale».

Note all'articolo 9 - Si riporta il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge: 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.