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Legge 3 febbraio 2011, n. 4 · Legge 3 febbraio 2011, n. 4 — Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039)

Legge 3 febbraio 2011, n. 4 Art. 7Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate. ((1))

------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L' articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 , e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3".