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Legge 13 maggio 2011, n. 77 · Legge 13 maggio 2011, n. 77 — Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. (11G0118)

Legge 13 maggio 2011, n. 77 Art. 4Disposizioni di attuazione

In KraftAmtlicher Text

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonche' le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214)) .

1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214)) .

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.