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Legge 14 giugno 2011, n. 95 · Legge 14 giugno 2011, n. 95 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)

Legge 14 giugno 2011, n. 95 Art. 3Stoccaggio e distruzione delle scorte

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.

2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.

3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle mille unita', esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.