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Legge 14 giugno 2011, n. 95 · Legge 14 giugno 2011, n. 95 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)

Legge 14 giugno 2011, n. 95 Art. 7Sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.

2. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.