Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 3Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.