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Legge 15 dicembre 2011, n. 217 · Legge 15 dicembre 2011, n. 217 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010. (12G0001)

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 Art. 13Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all' articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;

c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».

Note all'art. 13: Il testo dell' articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 27. (Sanzioni amministrative accessorie). 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, ovvero detenuti in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ; c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da posta derivante.".