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Legge 29 dicembre 2011, n. 218 · Legge 29 dicembre 2011, n. 218 — Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (12G0002)

Legge 29 dicembre 2011, n. 218 Art. 1Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile

In KraftAmtlicher Text

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile , le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'» sono soppresse.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' articolo 645 del codice di procedura civile , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 645 Opposizione L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.".