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Legge 12 marzo 2012, n. 34 · Legge 12 marzo 2012, n. 34 — Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0054)

Legge 12 marzo 2012, n. 34 Art. 3Commissione paritetica

In KraftAmtlicher Text

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 , e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 , e' abrogato.

Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 116 del 1995 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. Deduzione agli effetti IRPEF 1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. 4. (abrogato).".