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Legge 30 luglio 2012, n. 126 · Legge 30 luglio 2012, n. 126 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0145)

Legge 30 luglio 2012, n. 126 Art. 25Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

In KraftAmtlicher Text

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all' art. 25: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».