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Legge 30 luglio 2012, n. 127 · Legge 30 luglio 2012, n. 127 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Legge 30 luglio 2012, n. 127 Art. 4Ministri di culto

In KraftAmtlicher Text

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.