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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 11Scuole ed istituti di educazione

In KraftAmtlicher Text

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.