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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Attivita' di religione o di culto e diverse

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.