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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 28Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

In KraftAmtlicher Text

1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 25.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.