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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 6Assistenza spirituale ai ricoverati

In KraftAmtlicher Text

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.