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Legge 7 agosto 2012, n. 133 · Legge 7 agosto 2012, n. 133 — Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156)

Legge 7 agosto 2012, n. 133 Art. 11Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 41 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 41. Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato (Omissis). 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.".