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Legge 10 dicembre 2012, n. 219 · Legge 10 dicembre 2012, n. 219 — Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242)

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Art. 4Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 737 del codice di procedura civile : «Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.».