Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell' articolo 1119 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1119. Indivisibilita'. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Verweist auf
- Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Art. 1119