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Legge 11 dicembre 2012, n. 224 · Legge 11 dicembre 2012, n. 224 — Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione. (12G0246)

Legge 11 dicembre 2012, n. 224 Art. 2Requisiti tecnico-professionali

In KraftAmtlicher Text

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

((

1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia' iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni))