Legge 20 dicembre 2012, n. 237 Art. 7Patrocinio a spese dello Stato
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.