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Legge 24 dicembre 2012, n. 234 · Legge 24 dicembre 2012, n. 234 — Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Art. 49Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Capo VIII Aiuti di Stato

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: «m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' ((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)) ». ((6))

2. All' articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , dopo la lettera z-quinquies) e' aggiunta la seguente: «z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' ((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)) , a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». ((6))

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

---------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.