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Legge 31 dicembre 2012, n. 247 · Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 10Informazioni sull'esercizio della professione

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. E' consentita all'avvocato la pubblicita' informativa sulla propria attivita' professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.