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Legge 31 dicembre 2012, n. 247 · Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 45Certificato di compiuto tirocinio

Titolo IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Capo I Tirocinio Professionale

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.