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Legge 31 dicembre 2012, n. 247 · Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 53Sanzioni

Titolo V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I Norme Generali

In KraftAmtlicher Text

1. L'avvertimento puo' essere deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.