Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 57Divieto di cancellazione
Titolo V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I Norme Generali
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non puo' essere deliberata la cancellazione dall'albo. ((33))
------------- AGGIORNAMENTO (33) La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".