Legge 19 luglio 2013, n. 87 Art. 4Audizioni a testimonianza
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale .
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 . In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l' articolo 203 del codice di procedura penale .
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale : "Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito , interprete , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 . Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte. (Omissis)." "Art. 372. Falsa testimonianza Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni .". La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187. Il testo dell' articolo 203 del codice di procedura penale , e' il seguente: "Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate. 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.".
Verweist auf
- Legge 19 luglio 2013, n. 87 Art. 203
- Legge 19 luglio 2013, n. 87 Art. 366
- Legge 19 luglio 2013, n. 87 Art. 372