Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 3
Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2023, N. 190)) .
Zitiert von
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 1
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 8
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 11
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 13
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 20
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 21
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 24
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 27
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 Art. 29