Legge 21 febbraio 2014, n. 13 Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
Verweist auf
- Legge 21 febbraio 2014, n. 13 Art. 15