IT · Legge 28 aprile 2014, n. 67
Legge 28 aprile 2014, n. 67 — Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)
Inhalt
- Capo I Deleghe al Governo
- Art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie
- Art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
- Capo II Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 5 Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
- Art. 6 Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa a
- Art. 7
- Art. 8
- Capo III Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
- Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare
- Art. 10 Disposizioni in materia di dibattimento
- Art. 11 Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine
- Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
- Art. 13
- Art. 14 Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
- Art. 15 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
- Art. 15-bis Norme transitorie
- Capo IV Disposizioni comuni
- Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria